politica
Elezioni comunali del 4 maggio 2025 - voto di categorie particolari di elettrici ed elettori
09/03/2025
Elezioni comunali del 4 maggio 2025 - voto di categorie particolari di elettrici ed elettori
Voto domiciliare
Sono ammessi al voto domiciliare le elettrici e gli elettori affetti da gravissime infermità e per questo sono intrasportabili (con una prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato medico) ovvero che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Tra il 25 marzo 2025 ed il 14 aprile 2025 le elettrici/gli elettori interessati possono far pervenire al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione scritta attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano.
Alla dichiarazione di volontà inviata al Comune deve essere allegato un certificato medico che attesti le condizioni di infermità. Questo certificato viene rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria.
Per questa dichiarazione può essere utilizzato il modulo allegato. (modulo: gw_ansdom.pdf (0.12 MB))
Voto di degenti nei luoghi di ricovero
Le persone degenti in ospedali e case di cura aventi diritto di voto sono ammesse a votare nel luogo di ricovero, purché siano iscritti nelle liste elettorali del comune e della circoscrizione, rispettivamente per l’elezione del consiglio comunale e circoscrizionale, dove è sito l’ospedale o la casa di cura.
Le elettrici/gli elettori interessati devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. Per questa dichiarazione può essere utilizzato il modulo allegato. (modulo: gw_ansheil.pdf (0.13 MB))
La dichiarazione di volontà deve essere inoltrata al Comune, a cura del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura, non oltre il 3° giorno precedente la data della votazione (cioè, entro il 1° maggio 2025).
Servizio di trasporto degli elettori portatori di handicap
Ai sensi dell’articolo 258, comma 1 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 i Comuni organizzano un servizio di trasporto in modo da facilitare alle elettrici/agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.
Persone non deambulanti
Le elettrici e gli elettori non deambulanti, qualora la sede della sezione presso la quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del Comune priva di barriere architettoniche. A tale scopo le elettrici/gli elettori devono esibire al seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale, l’attestazione medica dell’Azienda Sanitaria locale o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. L’elenco delle sezioni accessibili ed attrezzate per il voto delle persone non deambulanti viene pubblicato sull’Albo pretorio del comune.
Persone bisognose di assistenza nelle operazioni di voto
I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini con handicap impossibilitati a esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l’aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul documento di ammissione al voto dell’accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito; del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.
Fonte: Südtiroler Gemeindenverband / Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano